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Sez. 3, Sentenza n. 21664 del 08/11/2005 (Rv. 584982 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Carattere cosiddetto "chiuso" - Conseguenze - Possibilità di discostarsi dalla sentenza di annullamento - Esclusione - Possibilità di compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584982-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

La peculiare natura del giudizio di rinvio - che è un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata - comporta che i limiti e l'oggetto sono fissati dalla sentenza di annullamento, che non può essere né sindacata né elusa dal giudice di rinvio neppure in caso di constatato errore. Anche quando (come nella specie) la sentenza sia annullata per vizi di motivazione, il giudice di rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali si è fondata la sentenza di annullamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)