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Sez. 3, Sentenza n. 5800 del 28/06/1997 (Rv. 505545 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Questioni non dedotte nel giudizio di legittimità ma ivi prospettabili o rilevabili d'ufficio e costituenti necessario presupposto della sentenza - Efficacia preclusiva - Sussistenza - Giudicato interno - Rilievo in sede di rinvio - Esclusione - Rinvio dopo annullamento delle sole disposizioni civili di sentenza penale - Limiti e oggetto del giudizio di rinvio - Riferimento esclusivo alla sentenza di annullamento - Necessità - Sindacabilità di tale sentenza da parte del giudice di rinvio - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505545-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

L'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio riguarda non soltanto le questioni dedotte nel giudizio di legittimità ma anche quelle che in tale giudizio avrebbero potuto essere prospettate dalle parti o rilevate d'ufficio dalla Corte di cassazione quale necessario presupposto della sentenza, come ad esempio l'esistenza di un giudicato interno. Pertanto anche in caso di rinvio dopo annullamento delle sole disposizioni civili di sentenza penale, i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio neppure se fosse eventualmente erronea.(Nella specie, affermata in primo grado la responsabilità penale dei conducenti di due veicoli, per la la morte del passeggero di uno di essi, e pronunziata la condanna, in solido, degli imputati al risarcimento del danno, il giudice d'appello aveva riformato parzialmente la sentenza, assolvendo uno dei coimputati e confermando la condanna dell'altro. Accolto dalla S.C il ricorso di questi, limitatamente alla esclusione del concorso di colpa del coimputato, e promosso nei confronti di quest'ultimo il giudizio di rinvio per l'accertamento del concorso di colpa, il giudice di rinvio ha dichiarato inammissibili sia la riassunzione, perché effettuata nei confronti di chi non aveva preso parte al giudizio di legittimità, sia la domanda di accertamento della concorrente responsabilità, per essere tale responsabilità esclusa dal giudicato formatosi in sede penale. La S.C ha annullato tale sentenza fissando per il nuovo giudizio di rinvio il principio di cui alla massima).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Pen. art. 622 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)