Sez. 1, Sentenza n. 262 del 14/01/1998 (Rv. 511534 - 01)
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Sanzioni pecuniarie - Prescrizione quinquennale del credito dell'Amministrazione - Condotta permanente - Decorrenza iniziale - Cessazione della condotta illecita - Onere della prova a carico del trasgressore.
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)
In tema di infrazioni valutarie, la prescrizione quinquennale del credito dell'Amministrazione relativo al pagamento della sanzione pecuniaria decorre dalla data della commessa violazione, tuttavia, ove questa si realizzi in una condotta permanente, come nel caso di illecita costituzione di disponibilità valutarie all'estero, la prescrizione decorre dalla cessazione di tale condotta, ossia dal venir meno della suddetta disponibilità valutaria, per spendita o reintroduzione nello Stato; costituisce onere del trasgressore che eccepisca la prescrizione dimostrare quando la condotta illecita sia cessata, e cioè se e quando sia venuta meno la disponibilità valutaria all'estero.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST., Legge 21/08/1988 num. 455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)