Sez. 2, Sentenza n. 2720 del 31/03/1988 (Rv. 458391 - 01)
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI - COMPETENZA PER MATERIA IN ORDINE ALLA DOMANDA PRINCIPALE - INCOMPETENZA PER MATERIA O VALORE IN ORDINE ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE - SEPARAZIONE DELLE CAUSE.*
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI - COMPETENZA PER MATERIA IN ORDINE ALLA DOMANDA PRINCIPALE - INCOMPETENZA PER MATERIA O VALORE IN ORDINE ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE - SEPARAZIONE DELLE CAUSE.*
L'inderogabilità della Competenza per materia e funzionale relativamente alla domanda principale (nella specie: causa possessoria), impedisce, qualora venga proposta una domanda riconvenzionale che eccede la Competenza per valore o materia del giudice adito, la rimessione dell'intera causa al giudice competente per la domanda riconvenzionale, secondo il combinato disposto degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ., ed impone la separazione della causa per la quale il giudice adito non è competente. (V 3881/84, mass n 435822; (V 2563/80, mass n 406298).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)