Sez. L, Sentenza n. 10205 del 13/07/2002 (Rv. 555716 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Lettori di lingua straniera - Retribuzione - Adeguatezza ex art 36 Cost. - Valutazione - Criteri - Riferimento alla retribuzione iniziale del ricercatore a tempo definito - Liceità - Violazione della legislazione universitaria ex art 123 d.P.R. n.384 del 1980 - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
La retribuzione contrattualmente stabilita fra Università e lettori di lingua straniera non si sottrae alla verifica giudiziale della sua adeguatezza in relazione al precetto di cui all'art 36 Cost., ben potendo il giudice del merito ritenere spettante al lettore, al fine del preteso adeguamento della retribuzione concordata, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore universitario a tempo definito, o a parte di esso. Nè la determinazione di tale retribuzione, in relazione ai compiti effettivamente svolti, può essere impedita dal divieto di cui all'art 123 del d.P.R. n. 384 del 1980 (che dispone la nullità, e la improduttività di effetti, dell'affidamento di compiti istituzionali in violazione della legislazione universitaria), posto che l'affidamento ai lettori di compiti ulteriori rispetto a quelli inizialmente stabiliti è consentito dall'art 28 dello stesso d.P.R. (che non specifica i compiti e le prestazioni degli stessi, demandandone la individuazione al Consigli di Amministrazione delle singole Università), e non costituisce pertanto violazione della legislazione universitaria.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, DPR 11/07/1980 num. 382 art. 123, DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)