Sez. U, Sentenza n. 4322 del 27/07/1982 (Rv. 422293 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE - REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - OBBLIGAZIONI RELATIVE DI UN ENTE PUBBLICO TERRITORIALE CONCERNENTE LA MERA ATTIVITÀ MATERIALE, ASSUNTE NEI CONFRONTI DI UN PRIVATO - PREGRESSO ATTO DELIBERATIVO ISPIRATO ALLA TUTELA DEL PUBBLICO INTERESSE E SUCCESSIVAMENTE NON ANNULLATO, NÈ REVOCATO O MODIFICATO - VALIDITÀ ED OPERATIVITÀ DI DETTE OBBLIGAZIONI - SUSSISTENZA - INADEMPIMENTO DELL'ENTE - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA CONSEGUENTE - CONFIGURABILITÀ - INTERFERENZA DELLE OBBLIGAZIONI MEDESIME CON L'ESERCIZIO DEI POTERI AUTORITATIVI E DISCREZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE - REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - OBBLIGAZIONI RELATIVE DI UN ENTE PUBBLICO TERRITORIALE CONCERNENTE LA MERA ATTIVITÀ MATERIALE, ASSUNTE NEI CONFRONTI DI UN PRIVATO - PREGRESSO ATTO DELIBERATIVO ISPIRATO ALLA TUTELA DEL PUBBLICO INTERESSE E SUCCESSIVAMENTE NON ANNULLATO, NÈ REVOCATO O MODIFICATO - VALIDITÀ ED OPERATIVITÀ DI DETTE OBBLIGAZIONI - SUSSISTENZA - INADEMPIMENTO DELL'ENTE - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA CONSEGUENTE - CONFIGURABILITÀ - INTERFERENZA DELLE OBBLIGAZIONI MEDESIME CON L'ESERCIZIO DEI POTERI AUTORITATIVI E DISCREZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE.*
Qualora un ente pubblico territoriale assuma, nei confronti del privato, obbligazioni contrattuali concernenti la mera attività materiale di realizzazione di una determinata opera pubblica (nella specie, collettore per fogna ed acquedotto, dietro impegno del privato di concorso nella relativa spesa), che sia stata in precedenza autonomamente valutata e programmata dall'ente stesso mediante apposito e separato atto deliberativo, ispirato unicamente alla tutela del pubblico interesse, e tale atto non risulti successivamente annullato, revocato o modificato in base ad una diversa valutazione del suddetto interesse, deve affermarsi la validità ed operatività delle indicate obbligazioni, con conseguente responsabilità risarcitoria dell'ente debitore per il caso di inadempimento, in considerazione del fatto che le obbligazioni assunte non interferiscono con l'Esercizio dei poteri autoritativi e discrezionali dell'amministrazione, ma attengono all'attività materiale di attuazione di scelte già effettuate nell'Esercizio di tali poteri. (V 3052/81, mass n 413613; (V 1011/77, mass n 384639).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)