Sez. 1, Sentenza n. 16976 del 18/03/2003 Ud. (dep. 10/04/2003) Rv. 224153 - 01
REATO - ELEMENTI E PRESUPPOSTI DEL REATO IN GENERE | Evento finale prodottosi non per effetto della condotta cosciente e volontaria, bensì per erronea convinzione del suo già avvenuto verificarsi - Titolo di imputazione del fatto - Indicazione - Fattispecie.
REATO - ELEMENTI E PRESUPPOSTI DEL REATO IN GENERE
Quando la condotta dell'agente sia consapevolmente diretta a realizzare un determinato evento, ma questo si verifica non per effetto di quella condotta, bensì di un comportamento sorretto dall'erroneo convincimento della già avvenuta produzione dell'evento, quest'ultimo non può essere imputato a titolo di dolo, se non sotto il profilo del delitto tentato, mentre l'ulteriore frammento della condotta può essere ascritto solo a titolo di colpa, ove il fatto da essa integrato sia previsto come delitto colposo. (Nella specie è stata censurata la sentenza di merito la quale aveva ritenuto configurabile l'omicidio volontario in capo a soggetti che, nel dichiarato intento di dare una "lezione" alla vittima della loro aggressione, le avevano provocato lesioni gravi e che, subito dopo, nell'erronea convinzione del già avvenuto e non voluto decesso, allo scopo di occultare il presunto cadavere, ne avevano dato alle fiamme il corpo, così cagionandone la morte).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47, Cod. Pen. art. 83
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)