Sez. 1, Sentenza n. 15774 del 17/11/2015 Ud. (dep. 15/04/2016) Rv. 266600 - 01
REATO - ELEMENTI E PRESUPPOSTI DEL REATO IN GENERE | Omicidio - Evento finale prodottosi non per effetto della condotta cosciente e volontaria, bensì per successiva condotta posta in essere nell'erronea convinzione della morte già avvenuta della vittima - Titolo di imputazione del fatto - Indicazione - Fattispecie.
REATO - ELEMENTI E PRESUPPOSTI DEL REATO IN GENERE
Quando la condotta dell'agente sia consapevolmente diretta ad uccidere, ma l'evento si verifica non per effetto di quella condotta, ma di altra, successiva, posta in essere dallo stesso agente nella erronea convinzione che la vittima sia già deceduta, l'omicidio non può essere imputato a titolo di dolo, se non sotto il profilo del delitto tentato, mentre l'ulteriore frammento della condotta può essere ascritto solo a titolo di colpa. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come omicidio volontario, escludendo una condizione di errore in capo all'imputato, che, dopo aver colpito con calci e pugni una donna facendole perdere conoscenza, la aveva spogliata e rinchiusa nel bagagliaio dell'auto, per cui lo stretto contatto in questa fase con il corpo della vittima gli aveva consentito di percepirne la vitalità, prima di ucciderla dando fuoco all'auto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)