Sez. L, Sentenza n. 5317 del 16/11/1978 (Rv. 395083 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - ESERCIZIO - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - ESERCIZIO - CONDIZIONI.*
L'esibizione di un documento puo essere disposta dal giudice, nello Esercizio di una facolta discrezionale insindacabile in Cassazione, soltanto nel caso in cui risulti certa la materiale esistenza del documento, nonche il possesso dello stesso da parte del soggetto cui l'esibizione deve essere ordinata e l'indispensabilita della esibizione stessa ai fini della prova da fornirsi. (Conf 3613/75, mass n 377805; (Conf 1220/75, mass n 374667).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 211, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 94, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)