Sez. 2, Sentenza n. 1220 del 05/04/1975 (Rv. 374667 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE - AL TERZO - PRESUPPOSTO - CONDIZIONI - INDISPENSABILITA DELLA PROVA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE - AL TERZO - PRESUPPOSTO - CONDIZIONI - INDISPENSABILITA DELLA PROVA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'ordine di esibizione presuppone la prova che la parte o il terzo siano effettivamente in possesso della cosa o del documento da esibire, e postula l'indispensabilita del mezzo di prova, nel senso cioe che la situazione processuale sia tale che la prova non possa essere altrimenti fornita se non mediante l'esibizione. Il valutare l'indispensabilita dell'ordine di esibizione, rientrando nella sfera di discrezionalita del giudice, costituisce apprezzamento di merito insindacabile in Sede di legittimita. (V 1218/73, mass n 363776; 578/73, mass n 362656).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 211, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 94, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)