Sez. 5, Sentenza n. 1326 del 30/11/1982 Ud. (dep. 15/02/1983) Rv. 157430 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - FONDAMENTO - CONCESSIONE DI UNO DEI DUE BENEFICI - OBBLIGO DI CONCESSIONE DELL'ALTRO - ESCLUSIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - FONDAMENTO - CONCESSIONE DI UNO DEI DUE BENEFICI - OBBLIGO DI CONCESSIONE DELL'ALTRO - ESCLUSIONE.*
Le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena sono istituti di natura intrinsecamente diversa, perseguendo il primo la finalità di adeguare la pena all'entità del fatto-reato, ed essendo il secondo collegato alla presunzione di ravvedimento dello imputato. È escluso, pertanto, che, accordato l'uno, si debba conseguentemente accordare anche l'altro.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)