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Sez. 5, Sentenza n. 1326 del 30/11/1982 Ud. (dep. 15/02/1983) Rv. 157430 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - FONDAMENTO - CONCESSIONE DI UNO DEI DUE BENEFICI - OBBLIGO DI CONCESSIONE DELL'ALTRO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157430-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - FONDAMENTO - CONCESSIONE DI UNO DEI DUE BENEFICI - OBBLIGO DI CONCESSIONE DELL'ALTRO - ESCLUSIONE.*

Le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena sono istituti di natura intrinsecamente diversa, perseguendo il primo la finalità di adeguare la pena all'entità del fatto-reato, ed essendo il secondo collegato alla presunzione di ravvedimento dello imputato. È escluso, pertanto, che, accordato l'uno, si debba conseguentemente accordare anche l'altro.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)