Sez. 2, Sentenza n. 5498 del 21/11/1986 Ud. (dep. 07/05/1987) Rv. 175883 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DINIEGO - INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: STATO DI TOSSICODIPENDENZA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DINIEGO - INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: STATO DI TOSSICODIPENDENZA.*
Non sussiste incompatibilità tra concessione delle attenuanti generiche e diniego della sospensione condizionale della pena, attese le diverse finalità cui mirano i detti benefici. Infatti le attenuanti generiche sono intese ad una più adeguata quantificazione della pena da irrogare, mentre la sospensione condizionale è giustificata dalla presunzione che il reo si asterrà in futuro dal delinquere. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto esattamente negato il beneficio della sospensione condizionale della pena poiché l'attuale condizione di ravvedimento dell'imputato, considerata ai fini della concessione delle attenuanti generiche, presentava condizioni di precarietà, in quanto non era stata acquisita la prova che fosse stata (con l'Obbligo morale, derivante implicitamente dalla Costituzione, di aver cura della propria salute) rimossa la causa psico - fisica della deficienza dell'imputato, cioè lo stato di tossicodipendenza assunto come movente del comportamento criminoso, e, quindi, del pericolo, non teorico, ma concreto, di una sua ricaduta nel crimine). (Conf mass n 169838; (Conf mass n 165899; (Conf mass n 157430; (Conf mass n 139424).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)