diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7961 del 26/04/1984 Ud. (dep. 04/10/1984) Rv. 165899 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DINIEGO - COMPATIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165899-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DINIEGO - COMPATIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La concessione delle attenuanti generiche a chi sia stato condannato ad una pena inferiore a quella indicata nell'art. 163 cod. pen., non postula necessariamente la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, attesa la diversità dei rispettivi presupposti e finalità. Pertanto si possono concedere le prime sulla base dell'apprezzamento della scarsa gravità del fatto e di elementi soggettivi che non interferiscano sulla presunzione di ravvedimento del condannato, e denegare la seconda sulla base della valutazione del comportamento del reo e di altri elementi che non consentano la formulazione di una prognosi favorevole sul suo comportamento futuro. (V mass n 139424; (V mass n 152477; (V mass n 157430).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)