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Sez. U, Sentenza n. 2330 del 05/08/1974 (Rv. 370726 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE NELL'ASSUNZIONE DI MANODOPERA - ESTENSIONE AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370726-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE NELL'ASSUNZIONE DI MANODOPERA - ESTENSIONE AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONDIZIONI.*

L'estensione agli enti pubblici non economici (nella specie il CNEN) del divieto di intermediazione nell'assunzione della manodopera e delle conseguenze della sua violazione (art 1 legge 23 ottobre 1960, n 1369) e limitata ai casi in cui la prestazione lavorativa erogata si ricollega ad un'attivita imprenditoriale dell'ente stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)