Sez. U, Sentenza n. 2330 del 05/08/1974 (Rv. 370726 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE NELL'ASSUNZIONE DI MANODOPERA - ESTENSIONE AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONDIZIONI.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE NELL'ASSUNZIONE DI MANODOPERA - ESTENSIONE AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONDIZIONI.*
L'estensione agli enti pubblici non economici (nella specie il CNEN) del divieto di intermediazione nell'assunzione della manodopera e delle conseguenze della sua violazione (art 1 legge 23 ottobre 1960, n 1369) e limitata ai casi in cui la prestazione lavorativa erogata si ricollega ad un'attivita imprenditoriale dell'ente stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)