Sez. U, Sentenza n. 355 del 03/02/1976 (Rv. 379039 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - DOMANDA DI DECLARATORIA DI SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DIRETTAMENTE CON L'ENTE PUBBLICO E DEL DIRITTO AL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE - (ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE DA PARTE DI DITTE APPALTATRICI DEI LAVORI DI PULIZIA PRESSO IL CNEN; DEDUZIONE DEL LAVORATORE DI AVER PRESTATO LA PROPRIA OPERA ALLE DIRETTE DIPENDENZE DI TALE ENTE; DOMANDA DI DECLARATORIA DELL'OBBLIGO DI ASSUNZIONI PER EFFETTO DELLA LEGGE N 1369 DEL 1960).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - DOMANDA DI DECLARATORIA DI SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DIRETTAMENTE CON L'ENTE PUBBLICO E DEL DIRITTO AL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE - (ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE DA PARTE DI DITTE APPALTATRICI DEI LAVORI DI PULIZIA PRESSO IL CNEN; DEDUZIONE DEL LAVORATORE DI AVER PRESTATO LA PROPRIA OPERA ALLE DIRETTE DIPENDENZE DI TALE ENTE; DOMANDA DI DECLARATORIA DELL'OBBLIGO DI ASSUNZIONI PER EFFETTO DELLA LEGGE N 1369 DEL 1960).*
La controversia determinata dalla pretesa di essere considerato come lavoratore alle dirette dipendenze di un ente pubblico (sia esso ente pubblico economico o ente pubblico non economico) e di ottenere il trattamento economico conseguente, avanzata da colui che asserisca di essere stato assunto in violazione del divieto di intermediazione, posto dalla legge 23 ottobre 1960, n 1369, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (nella specie il ricorrente, premesso di essere stato apparentemente assunto da ditte appaltatrici dei lavori di pulizia presso il CNEN, ma di avere prestato la sua attivita alle dirette dipendenze di tale ente, aveva chiesto, nel giudizio di merito, dichiararsi l'ente stesso obbligato ad assumerlo in base alla citata legge e a corrispondergli le differenze retributive spettantigli. Il SC, nell'affermare la giurisdizione del giudice ordinario in base al principio di cui in massima, ha interpretato la pretesa dedotta in giudizio come solo formalmente diretta all'assunzione da parte dell'ente pubblico, ma in realta intesa al riconoscimento ex tunc di un rapporto diretto con l'ente, in conformita alla previsione normativa del quinto comma dell'art 1 della legge citata). (V 2330/74, mass nn 370726, 370727, 370728).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)