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Sez. U, Sentenza n. 5019 del 01/10/1979 (Rv. 401671 - 01)

COMUNE - PERSONALE - IN GENERE - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE MUNICIPALI - ESECUZIONE DA PARTE DI PERSONALE FORMALMENTE ASSUNTO DA TERZI - INTERPOSIZIONE - DIVIETO - RAPPORTO DI LAVORO CON IL COMUNE - CONFIGURABILITA - NATURA - IMPIEGO PUBBLICO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1979-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401671-01

COMUNE - PERSONALE - IN GENERE - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE MUNICIPALI - ESECUZIONE DA PARTE DI PERSONALE FORMALMENTE ASSUNTO DA TERZI - INTERPOSIZIONE - DIVIETO - RAPPORTO DI LAVORO CON IL COMUNE - CONFIGURABILITA - NATURA - IMPIEGO PUBBLICO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*

Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni lavorative, fissato dall'art 1 della legge 23 ottobre 1960 n 1369 ed applicabile pure nei confronti degli enti pubblici, ancorche non economici, in relazione alle attivita di contenuto imprenditoriale dai medesimi svolte, implica, in ipotesi di trasgressione, che il rapporto di lavoro viene a costituirsi ex lege con l'interponente, e ad assumere la natura propria di tutti gli altri rapporti originariamente e direttamente da esso posti in essere nell'ambito di dette attivita. Pertanto, qualora un comune, dotato di propri organi ed uffici per la manutenzione delle strade municipali, ricorra, per i relativi lavori, a dipendenti formalmente assunti da terzi, con l'indebita interposizione vietata dalla citata norma, il rapporto di lavoro fra i dipendenti stessi e l'ente pubblico non economico deve considerarsi di pubblico impiego, perche inserito nell'ambito della struttura organizzativa pubblicistica del datore di lavoro, e, quindi, devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (contra 1883/76, mass n 380682; (contra 355/76, mass n 379039; (contra 2330/74, mass n 370726).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)