Sez. 6, Sentenza n. 32704 del 17/04/2014 Ud. (dep. 23/07/2014) Rv. 260338 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO | Ostacoli o ritardi al reperimento del bene esecutato - Rilevanza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO
In tema di sottrazione di beni pignorati, il reato di cui all'art. 388 cod. pen. è configurabile non solo quando la rimozione sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi nel reperimento del compendio esecutato, e ciò anche senza una materiale "amotio". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante il fatto che la vendita della cosa pignorata fosse inopponibile al creditore pignorante, in quanto quest'ultimo sarebbe stato costretto ad adire l'autorità giudiziaria per far accertare il suo diritto in caso di contestazione da parte del terzo acquirente in buona fede).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)