Sez. 6 - , Sentenza n. 44700 del 24/09/2019 Ud. (dep. 04/11/2019) Rv. 278334 - 02
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO | Mera "amotio" del bene pignorato - Integrazione del reato - Sussistenza - Cause di invalidità delle modalità di esecuzione dell’ingiunzione non accertate dal giudice – Rilevanza – Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO
In tema di sottrazione di beni pignorati, il reato di cui all'art. 388 cod. pen. si realizza anche con la mera "amotio" del bene sottoposto a pignoramento, quando la stessa sia ingiustificata e non comunicata all'ufficio esecutante, non rilevando l'asserita invalidità del pignoramento per il mancato avviso ex art. 518 cod. proc. civ., ove non sia stata accertata con una pronuncia del giudice civile.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 518
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)