Sez. 1, Sentenza n. 7107 del 25/05/2001 (Rv. 546977 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Valutazione del bene - Ubicazione dell'area - Zona di espansione - Natura edificabile - Necessità di lottizzazione - Irrilevanza - Inserimento in peep - Edificabilità - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
La necessità che l'attività edilizia nelle aree situate dal piano regolatore generale in zona di espansione, sia resa possibile da una lottizzazione, non esclude di per sè che tali aree vengano considerate edificabili agli effetti dell'indennità di esproprio, tanto più quando un fondo sia stato inserito in un peep, non essendo precluse attività edificatorie da parte di privati per via della sopravvenuta destinazione a edilizia economica e popolare, in quanto la finalità della provvista di alloggi per certe categorie di cittadini non postula necessariamente la preventiva acquisizione pubblica dell'area, essendo previste anche forme di edilizia assistita o agevolata, che consentono ai privati di provvedere alla costruzione o al recupero di alloggi attraverso la concessione di mutui agevolati, con contributi dello Stato sugli interessi dovuti agli istituti di credito.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)