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Sez. 1, Sentenza n. 3307 del 21/03/2000 (Rv. 534922 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Edificabilità dell'area - Valutazione - Parametri - Relativa previsione nello strumento urbanistico - Sufficienza - Edificabilità di fatto - Irrilevanza - Incidenza del vincolo espropriativo - Esclusione - Fattispecie in tema di area destinata ad edilizia residenziale pubblica.
Stato
decisa il 2000-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534922-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della valutazione della edificabilità delle aree a norma dell'art. 5 bis, comma terzo, del D.L. n. n. 333 del 1992, convertito, con modif., nella legge n. 359 del 1992, deve tenersi conto della destinazione dell'area alla edificazione disposta dagli strumenti urbanistici generali - indipendentemente dalla esistenza di elementi sintomatici della cosiddetta edificabilità di fatto - , mentre non si può tenere conto, a tali effetti, di quei vincoli che siano direttamente e immediatamente finalizzati alla espropriazione del bene, come quelli presenti nei piani di zona per l'edilizia residenziale pubblica, finalizzati all'acquisizione di aree fabbricabili da cedere a prezzi controllati ad enti pubblici o privati per la realizzazione di alloggi di tipo economico e popolare. Pertanto, l'inclusione dell'area espropriata nella zona del piano regolatore destinata alla edilizia residenziale pubblica costituisce elemento decisivo nel giudizio sulla sua vocazione edificatoria. Nè detta destinazione esclude attività edificatorie da parte dei privati, in quanto la finalità della provvista di alloggio in favore dei lavoratori e delle famiglie meno abbienti, che caratterizza l'edilizia residenziale pubblica, non richiede necessariamente la previa acquisizione dell'area da parte dei comuni o di altri enti pubblici, essendo previste anche forme di edilizia assistita o agevolata, che consentono agli interessati di provvedere alla costruzione o al recupero di alloggi attraverso la concessione di mutui agevolati, resi possibili da un contributo dello Stato sugli interessi dovuti agli istituti di credito.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 06/09/1965 num. 1022, Legge 01/11/1965 num. 1179, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)