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Sez. L, Sentenza n. 3909 del 17/03/2003 (Rv. 561177 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Lavoratori italiani colpiti da silicosi nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati - Azione per il riconoscimento delle prestazioni di cui alla legge n. 1115 del 1962 - Prescrizione - Applicabilità della prescrizione triennale ex art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Sussistenza - Fattispecie relativa a domanda per prestazione ex art. 2 della legge n. 1115 del 1962.
Stato
decisa il 2003-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561177-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

In tema di prestazioni di cui alla legge n. 1115 del 1962 per il caso di silicosi contratta da lavoratori italiani nelle miniere del Belgio e rimpatriati, l'azione per il riconoscimento di dette prestazioni nei confronti dell'I.N.A.I.L. si prescrive, in applicazione dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nel termine breve di tre anni. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha cassato la sentenza impugnata la quale aveva escluso che potesse trovare applicazione, in luogo della prescrizione ordinaria, la prescrizione triennale di cui al citato art. 112 alla domanda proposta da vedova di minatore italiano colpito da silicosi in Belgio, e già titolare di pensione belga, per ottenere, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1115 del 1962, l'integrazione della quota di pensione di reversibilità ad essa spettante per essere la misura del trattamento belga inferiore a quella dell'analogo trattamento erogato, per legge, in Italia)

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1962 num. 1125, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)