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Sez. L, Sentenza n. 21674 del 14/08/2008 (Rv. 604260 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Nozione di "prestazione" ai sensi dell'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Individuazione - Prestazione richiedente l'accertamento del diritto stipite - Conseguenze - Lavoratori italiani colpiti da silicosi nelle miniere belghe - Prestazione richiesta dal superstite ai sensi della legge n. 1115 del 1962 - Domanda per ottenere la differenza tra la misura del trattamento belga già in godimento e la misura di quello italiano predeterminata per legge - Prescrizione triennale ex art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604260-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

Il termine "prestazione" impiegato nell'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 va inteso in senso restrittivo, non come sinonimo di qualsiasi prestazione monetaria o assistenziale da parte dell'Istituto assicuratore, ma come prestazione richiedente l'accertamento del diritto stipite, per il quale rilevi l'accertamento dell'inabilità, della data dell'infortunio o di quello della manifestazione della malattia professionale, delle sue modalità e del relativo nesso causale. Ne consegue che il termine prescrizionale di tre anni previsto dal citato art. 112 (ed il correlativo termine di sospensione di 150 giorni di cui all'art. 111 dello stesso d.P.R. n. 1124) non trova applicazione, giacché non ricorre la predetta "ratio", nel caso previsto dall'art. 2 della legge n. 1115 del 1962, di vedova di lavoratore italiano nelle miniere belghe, la quale, avendo già avuto il riconoscimento del trattamento belga, chieda le differenze di trattamento, predeterminate per legge, tra detto trattamento ed il trattamento italiano, rispetto alla quale domanda l'art. 3 della legge n. 1115 del 1962 non stabilisce scadenze e prevede che le prestazioni differenziali decorrano dalla domanda stessa.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1962 num. 1115 art. 1, Legge 27/07/1962 num. 1115 art. 2, Legge 27/07/1962 num. 1115 art. 3, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)