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Sez. L, Sentenza n. 5045 del 24/05/1999 (Rv. 526591 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Esame di tutte le risultanze e confutazione dettagliata delle singole argomentazioni svolte dalle parti - Necessità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526591-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

La scelta degli elementi probatorie la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito il quale non è tenuto a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie - sempreché la o le risultanze/e non considerata/e partitamente non sia/siano tale/i da condurre ad una diversa decisione - dovendo solo fornire un'esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti. (Nella specie la sentenza impugnata - confermata sul punto dalla S.C. - ha ritenuto che le prestazioni degli addetti alla ricezione delle scommesse sulle corse dei cavalli fossero riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato piuttosto che autonomo distinguendo, tra l'altro, i suddetti lavoratori in tre gruppi a seconda dell'arco temporale oggetto della volontà contrattuale e precisando che nei primi due gruppi è configurabile un rapporto unico - rispettivamente a tempo pieno e a tempo parziale - e che nell'ultimo gruppo si configura una pluralità di rapporti di lavoro subordinato di durata temporanea e limitata nell'oggetto, secondo quanto consentito dall'art. 23 della legge n. 56 del 1987).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 28/11/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)