Sez. L, Sentenza n. 5351 del 11/08/1983 (Rv. 430271 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESAME DI TUTTE LE RISULTANZE E CONFUTAZIONE DETTAGLIATA DELLE SINGOLE ARGOMENTAZIONI SVOLTE DALLE PARTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESAME DI TUTTE LE RISULTANZE E CONFUTAZIONE DETTAGLIATA DELLE SINGOLE ARGOMENTAZIONI SVOLTE DALLE PARTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
I vizi di motivazione che legittimano il Sindacato di legittimità sulla sentenza ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. da un lato non comprendono il travisamento dei fatti - che può dar luogo soltanto a revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. e, dall'altro, non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti stessi e delle prove contenute nella sentenza impugnata rispetto a quello preteso dalla parte, in quanto la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice del merito, il quale non è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze processuali e a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti, dovendo solo fornire un'esauriente e convincente motivazione adottata sulla base degli elementi che ritiene più attendibili e pertinenti. (V 762/81, mass n 411239; (V 2686/80, mass n 406467; (V 137/80, mass n 403521; (V 3286/79, mass n 399676).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)