Sez. 1, Sentenza n. 429 del 20/01/1979 (Rv. 396549 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DISCIPLINA EX LEGGE N 151 DEL 1975 - DOMANDA DI ASSEGNO - SEPARAZIONE NON ADDEBITATA ALL'ATTORE - PRESUPPOSTI DELLA DOMANDA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DISCIPLINA EX LEGGE N 151 DEL 1975 - DOMANDA DI ASSEGNO - SEPARAZIONE NON ADDEBITATA ALL'ATTORE - PRESUPPOSTI DELLA DOMANDA.*
Ai sensi dell'art 156 cod civ, nel testo fissato dalla legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia, l'Obbligo del coniuge separato di provvedere al mantenimento dell'altro coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, postula che quest'ultimo difetti di un proprio reddito, sufficiente a consentirgli un tenore di vita adeguato alle sue esigenze e condizioni economico-sociali. (V 4907/77, mass n 388508; (V 1618/76, mass n 380386).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)