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Sez. 1, Sentenza n. 1618 del 08/05/1976 (Rv. 380386 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - MANTENIMENTO - DIRITTO - ESTENSIONE - SPETTANZA - ESTENSIONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - OBBLIGO - LIMITI - REDDITO SUFFICIENTE DEL DESTINATARIO - CONSERVAZIONE DEL PRECEDENTE TENORE DI VITA - IDONEITA.*
Stato
decisa il 1976-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380386-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - MANTENIMENTO - DIRITTO - ESTENSIONE - SPETTANZA - ESTENSIONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - OBBLIGO - LIMITI - REDDITO SUFFICIENTE DEL DESTINATARIO - CONSERVAZIONE DEL PRECEDENTE TENORE DI VITA - IDONEITA.*

Le pronunce della Corte costituzionale n 46 del 4 maggio 1966 e n 133 del 13 luglio 1970, in materia di rapporti patrimoniali fra coniugi, non hanno abolito il diritto al mantenimento, consistente in una prestazione che non si esaurisce nello stretto necessario per la sopravvivenza, ma comprende tutto quanto sia richiesto per un tenore di vita adeguato alla posizione economico-sociale dei coniugi; esse hanno stabilito che tale diritto spetta indifferentemente a quello dei coniugi che non abbia mezzi sufficienti alle proprie esigenze, nei limiti dell'insufficienza dei mezzi di cui disponga ed in proporzione delle sostanze dell'obbligato (salvo che sia incorso in situazioni per cui la legge riduca il diritto ai soli alimenti). Pertanto, il giudice del merito esattamente nega l'Obbligo di un coniuge separato al mantenimento dell'altro, quando accerta che quest'ultimo dispone di un reddito sufficiente ad assicurargli un tenore di vita sostanzialmente corrispondente a quello goduto in regime di convivenza, rimanendo in tal caso irrilevante ogni indagine sulla eventuale maggior consistenza del reddito del primo e sulla possibilita di destinarne una maggior percentuale, eccedente le normali esigenze, al risparmio o ad altri investimenti. (V 895/75, mass n 374283).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 145 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)