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Sez. 1, Sentenza n. 4907 del 12/11/1977 (Rv. 388508 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388508-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art 156 cod civ, nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n 46 del 1966, e poi modificato dalla legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia, l'Obbligo del coniuge separato di provvedere al mantenimento dell'altro coniuge postula che quest'ultimo difetti di un proprio reddito, sufficiente a consentirgli un tenore di vita adeguato alle sue esigenze e condizioni economico-sociali. Pertanto, in Mancanza di detto presupposto, a carico di quel coniuge non puo essere imposto un assegno di mantenimento, quale che sia la consistenza ed entita dei suoi redditi. (V 1618/76, mass n 380386; (V 895/75, mass n 374283).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)