Sez. 1, Sentenza n. 6733 del 05/05/1982 Ud. (dep. 02/07/1982) Rv. 154465 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO TRA DETENTORI DI MODICHE DOSI DI SOSTANZE STUPEFACENTI E SPACCIATORI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO TRA DETENTORI DI MODICHE DOSI DI SOSTANZE STUPEFACENTI E SPACCIATORI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in relazione al principio dell'eguaglianza. Trattasi, invero, di situazioni del tutto diverse, poiché da un lato, con l'art. 72 della citata legge, si è colpito il piccolo spaccio e dall'altro, con l'art. 80, si è riconosciuta una causa di giustificazione, ipotizzandosi il caso di chi detiene, per uso esclusivamente personale, modiche quantità di sostanze stupefacenti; e ciò proprio al fine di eliminare la inammissibile parificazione del trattamento tra detentori e spacciatori. (nella specie si è anche chiarito che il previsto trattamento differenziato tra detentori di modiche quantità di sostanze stupefacenti e spacciatori, trafficanti o produttori corrisponde alla logica dell'art. 32 cost., il quale S'inserisce nel quadro dei "diritti inviolabili", esaltando le tendenze naturali dell'uomo alla conservazione della salute). (V mass n 138314; (V mass n 145702).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 32, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)