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Sez. 1, Sentenza n. 11317 del 16/06/2004 (Rv. 573663 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - ESAME | Rigetto dell'istanza di concordato fallimentare - Provvedimento del Tribunale confermativo di detto rigetto - Impugnazione - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573663-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - ESAME

Il provvedimento del Tribunale, confermativo del decreto del giudice delegato di rigetto dell'istanza di concordato fallimentare, mancando dei caratteri di decisorietà su diritti soggettivi o status e di definitività, non è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 125, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 125, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)