Sez. 1, Ordinanza n. 7006 del 28/03/2006 (Rv. 587780 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - ESAME | Rigetto dell'istanza di concordato fallimentare - Provvedimento del tribunale confermativo di detto rigetto - Impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - ESAME
In tema di fallimento, il provvedimento del tribunale che, in sede di reclamo, confermi il decreto con cui il giudice delegato ha rigettato l'istanza di concordato fallimentare, manca del carattere sia di decisorietà su diritti soggettivi e "status", sia di definitività, e pertanto - non essendo immodificabile, né precludendo la riproponibilità della proposta di concordato - non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 125, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)