Sez. 1, Sentenza n. 14672 del 29/12/1999 (Rv. 532581 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - ESAME | Rigetto - Reclamo al tribunale fallimentare - Conferma del rigetto ovvero dichiarazione di inammissibilità del reclamo - Ricorso in cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - ESAME
Il provvedimento del tribunale fallimentare che in sede di reclamo confermi il decreto con il quale il giudice delegato abbia rigettato l'istanza di concordato fallimentare, così come il provvedimento con cui il tribunale dichiari inammissibile il reclamo stesso, essendo privi del carattere della decisorietà su diritti soggettivi o status e di quello della definitività, non sono impugnabili con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 125, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 125, Costituzione art. 111 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)