diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10071 del 25/06/2003 (Rv. 564539 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Illecito amministrativo - Principio di irretroattività - Applicazione - Conseguenze - Comportamento sanzionabile ai sensi della legge vigente al tempo dell'illecito - Successiva introduzione di una norma più favorevole - Applicabilità della norma più favorevole - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564539-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE

In materia di illecito amministrativo, l'adozione del principio di irretroattività, risultante dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche se eventualmente più favorevole; ne deriva che - in tema di produzione e messa in commercio, senza la prescritta autorizzazione del Ministero della Sanità, di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, condotta configurata come illecito amministrativo dagli artt. 8, comma primo, e quindicesimo, comma terzo, del d.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111 - nonostante l'entrata in vigore, nelle more del giudizio di cassazione, dell'art. 28 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, che ha abrogato, tra l'altro, l'art. 8, comma primo, e l'art. 15, comma terzo, del citato d.Lgs., le violazioni amministrative commesse prima dell'entrata in vigore dello "ius novum" restano soggette alla disciplina previgente.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 111 art. 8, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 111 art. 15 CORTE COST., Legge 03/02/2003 num. 14 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)