Sez. L, Sentenza n. 7101 del 06/07/1990 (Rv. 468147 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - MANCATA ADOZIONE DELLE MISURE EX ART. 2087 COD. CIV. - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'IMPRENDITORE - ESCLUSIONE PER COLPA DEL LAVORATORE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - MANCATA ADOZIONE DELLE MISURE EX ART. 2087 COD. CIV. - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'IMPRENDITORE - ESCLUSIONE PER COLPA DEL LAVORATORE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Con riguardo all'ipotesi della mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure imposte dall'art. 2087 cod. civ. a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, l'eventuale colpa di quest'ultimo non elimina la responsabilità civile dell'imprenditore (nella specie, per la tardiva dotazione di mezzi di contenimento della rumorosità delle attrezzature adoperate), la quale è esclusa solo nel caso di dolo del dipendente o di rischio elettivo generato da una attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso. (V 2417/87, mass n 451586; (V 4860/86, mass n 447561; (V 2692/86, mass n 445746; (V 1252/76, mass n 379941).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)