Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 779 del 19/01/2016 (Rv. 638266 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Sentenza del giudice di rinvio in primo grado - Appellabilità - Esclusione - Ricorribilità per cassazione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico e unitario, sicché il mezzo di impugnazione esperibile avverso la pronuncia resa in sede di rinvio non è l'appello, bensì il ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di inammissibilità dell'appello ritenendo prive di rilievo, nell'ambito di un procedimento di opposizione al compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, le circostanze che il giudice del rinvio aveva pronunciato sentenza e non ordinanza e definito in motivazione la causa di "primo grado", nonché la mancata assegnazione da parte del presidente del tribunale al giudice che l'aveva definita).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)