Sez. 1, Sentenza n. 29112 del 15/06/2004 Cc. (dep. 02/07/2004) Rv. 228948 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI | Rigetto della richiesta incondizionata di accesso al rito - Abnormità - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI
Costituisce provvedimento abnorme immediatamente impugnabile mediante ricorso per cassazione l'ordinanza con la quale il g.i.p., censurando la richiesta "incondizionata" di rito abbreviato formulata dall'imputato, erroneamente applica allo schema procedurale della richiesta incondizionata la peculiare disciplina stabilita per la diversa ipotesi della richiesta risolutivamente subordinata ad una integrazione probatoria. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il g.i.p. aveva rigettato la richiesta "incondizionata" di rito abbreviato precedentemente avanzata dall'imputato, sull'assunto che il processo non era definibile allo stato degli atti e che l'integrazione probatoria officiosa avrebbe implicato una lesione del principio di economia processuale cui essa deve uniformarsi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 441 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)