Sez. 1, Sentenza n. 2802 del 02/10/1972 (Rv. 360498 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITA FALLIMENTARI - CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - SOMME DOVUTE DALL'ASSICURATORE AL CONTRAENTE O AL BENEFICIARIO DI UNA ASSICURAZIONE SULLA VITA - ACQUISIBILITA ALL'ATTIVO FALLIMENTARE - ESCLUSIONE - ASSICURAZIONE INDIVIDUALE CONTRO GLI INFORTUNI - ASSICURAZIONE SULLA VITA - CONFIGURABILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITA FALLIMENTARI - CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - SOMME DOVUTE DALL'ASSICURATORE AL CONTRAENTE O AL BENEFICIARIO DI UNA ASSICURAZIONE SULLA VITA - ACQUISIBILITA ALL'ATTIVO FALLIMENTARE - ESCLUSIONE - ASSICURAZIONE INDIVIDUALE CONTRO GLI INFORTUNI - ASSICURAZIONE SULLA VITA - CONFIGURABILITA.*
Non possono essere acquisite all'attivo fallimentare le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario di un'Assicurazione vita, somme dichiarate impignorabili dall'art 1923 cod civ. l'Assicurazione individuale contro gli infortuni e le disgrazie accidentali, specie per il caso di morte, S'inquadra tra le assicurazioni sulla vita, avendo in comune con questa l'obietto e la finalita. Il rischio della vita ricorre, infatti, tanto nei casi in cui la morte si verifichi in conseguenza di eventi dalle parti specificamente previsti in contratto, quanto per effetto di circostanze imprecisate ed imprevedibili che pongono in pericolo l'incolumita personale e non siano determinate da taluni sinistri (quale terremoti, guerre, insurrezioni, tumulto). (Conf 2285'68, mass n 334575).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1919, Cod. Civ. art. 1923, Cod. Civ. art. 1882
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)