Sez. 1, Sentenza n. 6548 del 03/12/1988 (Rv. 460862 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITÀ FALLIMENTARI - CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - SOMME VERSATE DALL'ASSICURATORE AL CONTRAENTE O AL BENEFICIARIO DI UN'ASSICURAZIONE NELLA VITA - ACQUISIBILITÀ ALL'ATTIVO FALLIMENTARE - INCLUSIONE - BENEFICIARIO, DICHIARATO POI FALLITO, MINORE ED EREDE DELLA PERSONA IN RELAZIONE ALLA CUI VITA È STATA STIPULATA LA POLIZZA - ESTINZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITÀ FALLIMENTARI - CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - SOMME VERSATE DALL'ASSICURATORE AL CONTRAENTE O AL BENEFICIARIO DI UN'ASSICURAZIONE NELLA VITA - ACQUISIBILITÀ ALL'ATTIVO FALLIMENTARE - INCLUSIONE - BENEFICIARIO, DICHIARATO POI FALLITO, MINORE ED EREDE DELLA PERSONA IN RELAZIONE ALLA CUI VITA È STATA STIPULATA LA POLIZZA - ESTINZIONE.*
Le somme versate da una compagnia di Assicurazione in forza di polizza sulla vita, al pari dei beni che siano stati con esse comprati, non si sottraggono all'acquisizione all'attivo, in caso di successivo fallimento dello "accipiens", tenuto conto che l'art. 1923 cod. civ. si limita a disporre l'impignorabilità delle "somme dovute" dall'assicuratore, non anche, quindi, delle "somme riscosse", e che la norma medesima, pertanto, indipendentemente dalla sua invocabilità in Sede fallimentare (sotto il profilo della inclusione o meno delle "somme dovute" dall'assicuratore fra i beni non compresi nella procedura fallimentare ai sensi dell'art. 46 n. 5 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267), non può comunque giustificare una separazione di quanto già percepito e confuso nel patrimonio dello assicurato o del beneficiario, con il conseguenziale esaurimento della funzione previdenziale del contratto assicurativo. Tale principio non trova deroga ove lo "accipiens" poi dichiarato fallito, sia minore ed erede della persona in relazione alla cui vita è stata stipulata la polizza, posto che, anche in questa ipotesi, lo indennizzo assicurativo viene riscosso "iure proprio", non in forza di successione, e che, inoltre, le questioni in ordine alla assoggettabilità del minore a fallimento rilevano al diverso fine di un'eventuale opposizione avverso la relativa dichiarazione, ma non autorizzano di per sè l'esclusione di determinati beni dall'attivo. (V 2802/72, mass n 360498).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1923, Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)