Sez. 2, Sentenza n. 5165 del 16/03/2015 (Rv. 634706 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE | Contratto di agenzia - Forma scritta "ad probationem" - Fondamento - Conseguenze - Prova testimoniale o per presunzioni - Inammissibilità - Fattispecie.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE
Il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 1742, secondo comma, cod. civ., come modificato dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303, sicché è inammissibile la prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e quella per presunzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la prova del contratto di agenzia potesse ricavarsi dai documenti comprovanti l'effettuazione delle prestazioni riconducibili al rapporto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742 com. 2, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)