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Sez. 3, Sentenza n. 17986 del 14/08/2014 (Rv. 632683 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE | Prova testimoniale - Contratti aventi forma scritta "ad probationem" - Prova per testi o presunzioni - Inammissibilità - Rilievo officioso - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632683-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE

In tema di prova testimoniale, l'unitarietà della disciplina risultante dagli artt. 2725 cod. civ. e 2729 cod. civ. esclude l'esistenza di un diverso regime processuale in ordine al rilievo dell'inammissibilità della prova testimoniale con riferimento ai contratti per i quali la forma scritta sia richiesta "ad probationem" ovvero "ad substantiam", sicché quando, per legge o per volontà delle parti, sia prevista, per un certo contratto, la forma scritta "ad probationem", la prova testimoniale (e quella per presunzioni) che abbia ad oggetto, implicitamente o esplicitamente, l'esistenza del contratto, è inammissibile, salvo che non sia volta a dimostrare la perdita incolpevole del documento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)