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Sez. L, Sentenza n. 2339 del 06/02/2004 (Rv. 569955 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO | Risoluzione del rapporto per limiti di età anagrafica - Preavviso - Obbligo - Configurabilità - Fondamento - Clausola contrattuale di risoluzione automatica al compimento dei sessantacinque anni per i dipendenti delle poste italiane - Conoscenza della clausola da parte del lavoratore - Irrilevanza - Regime contrattuale complessivamente di maggior favore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569955-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO

Nel campo dei rapporti di lavoro di natura privatistica (e quindi anche con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti delle poste italiane dopo l'intervenuta privatizzazione), dal principio secondo cui la risoluzione del rapporto per limiti di età anagrafica non è automatica in quanto quei limiti, ai sensi dell'art. 4, della l. n. 108 del 1990, determinano, se non sia esercitata l'opzione, solo l'inapplicabilità della tutela reale del rapporto, discende l'obbligo di preavviso, restando irrilevante la conoscenza da parte del lavoratore della clausola contrattuale di risoluzione automatica al compimento dei sessantacinque anni e la circostanza che la stessa clausola si inserisca in un regime contrattuale complessivamente di maggior favore, che non potrebbe comunque disciplinare la risoluzione del rapporto in difformità da norme inderogabili di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)