Sez. L, Sentenza n. 6901 del 25/07/1994 (Rv. 487495 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO | Clausola contrattuale di esonero dal preavviso per il caso di recesso per raggiunti limiti di età - Nullità - Fattispecie relative a clausole del contratto collettivo 1983 dell'E.N.E.L..
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO
Nel campo dei rapporti di lavoro di natura privatistica (e quindi anche con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti E.N.E.L., considerata la sua natura di ente pubblico economico) non opera l'automaticità del collocamento a riposo in relazione al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge, come avviene invece nell'ambito del pubblico impiego, ma occorre sempre, per la risoluzione del rapporto, il preavviso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2118 e 2119 cod. civ.. È pertanto nulla, per contrasto con la suddetta normativa civilistica, di carattere inderogabile, la clausola contrattuale (nella specie, l'art. 43, n. 14 del contratto collettivo 25 gennaio 1983 dei dipendenti E.N.E.L.) che esoneri il datore di lavoro dal preavviso nell'ipotesi di recesso per raggiunti limiti di età.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)