Sez. 3, Sentenza n. 6866 del 21/06/1993 (Rv. 482853 - 01)
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Condizioni generali di contratto - Necessità di specifica approvazione scritta - Limitazioni di responsabilità | Campeggio turistico - Utilizzazione per rimessaggio invernale - Responsabilità del gestore - Esclusione in caso di furto dei veicoli o degli oggetti in esso contenuti - Relativa clausola del regolamento del campeggio - Natura - Approvazione specifica per iscritto - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Condizioni generali di contratto - Necessità di specifica approvazione scritta - Limitazioni di responsabilità
L'assimilazione dei campeggi turistici agli alberghi, ai sensi dell'art. 1786 cod. civ., ai fini dell'applicazione della disciplina del deposito in albergo dettata dagli articoli 1783 e ss. cod. civ., con l'esclusione prevista dall'art. 1785 "quinques" (introdotto dall'art. 3 legge 10 giugno 1978 n. 316), per i veicoli e le altre cose richiamate dalla norma in esame, viene meno allorché il campeggio venga utilizzato non quale luogo di permanenza del campeggiatore con la propria tenda o roulotte, ma quale luogo di deposito di un determinato automezzo, affidato a tale limitato e determinato scopo, normalmente durante il periodo di chiusura stagionale, al proprietario o gestore del campeggio, nel cosiddetto rimessaggio invernale. Nella suddetta ipotesi, l'affidamento del mezzo da luogo ad un contratto di deposito da cui deriva l'obbligo di custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia e di restituzione, con la conseguente applicabilità delle norme generali di cui agli artt. 1766 e ss. cod. civ.. Pertanto, essendo inapplicabile la disciplina del deposito in albergo, compresa la norma di eccezione di cui all'art. 1785 "quinques", che esclude l'obbligo dell'albergatore di custodire e conservare i veicoli del cliente, deve considerarsi vessatoria e perciò inefficace se non approvata specificamente per iscritto, la clausola del regolamento del campeggio di esclusione della responsabilità del gestore in caso di furto dei veicoli o degli oggetti in essi contenuti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768, Cod. Civ. art. 1783, Cod. Civ. art. 1785 quinquies, Cod. Civ. art. 1786, Legge 10/06/1978 num. 316 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)