Sez. 3, Sentenza n. 16079 del 15/11/2002 (Rv. 558517 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN ALBERGO - IN STABILIMENTI E LOCALI ASSIMILATI | Campeggio turistico - Utilizzazione per rimessaggio invernale di roulotte - Responsabilità del gestore del campeggio - Disciplina applicabile - Disciplina del contratto di deposito - Esclusione della responsabilità in caso di furto della roulotte - Relativa clausola contrattuale - Natura - Approvazione specifica per iscritto - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN ALBERGO - IN STABILIMENTI E LOCALI ASSIMILATI
Al contratto in forza del quale il campeggio è utilizzato quale luogo di parcheggio di una roulotte, nel cosiddetto rimessaggio invernale, si applica la disciplina generale del contratto di deposito, con la conseguente responsabilità "ex recepto" del gestore del campeggio; quindi, la eventuale clausola di esclusione della responsabilità di quest'ultimo nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)