diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12943 del 29/01/2014 Ud. (dep. 19/03/2014) Rv. 260133 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Condizioni di applicabilità del principio - Diversa valutazione di medesimo fatto storico - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260133-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Il principio del "ne bis in idem" impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso che formulava "exceptio rei iudicatae" in relazione all'imputazione del delitto di collusione di militare della guardia di finanza per essere precedentemente intervenuta pronuncia assolutoria irrevocabile con riferimento al delitto di corruzione, contestato relativamente al medesimo fatto storico).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 23, Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 23 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)