Sez. 2, Sentenza n. 51127 del 28/11/2013 Ud. (dep. 18/12/2013) Rv. 258222 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Giudizio per un reato diverso da quello già giudicato derivante dallo stesso fatto storico - Applicabilità del divieto - Esclusione - Fattispecie.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Il principio del "ne bis in idem" impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame la stessa condotta, già definitivamente valutata, in riferimento ad una più ampia fattispecie incriminatrice. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto che la precedente condanna degli imputati, per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, precludesse di valutare nel nuovo giudizio a carico dei medesimi imputati lo stesso fatto storico in riferimento al diverso reato di associazione con finalità di terrorismo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST., Cod. Pen. art. 270 com. 2, Cod. Pen. art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)