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Sez. 1, Sentenza n. 11966 del 04/11/1992 (Rv. 479336 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Mandato e commissione | Mandato in "rem propriam" - Cessione di credito con funzione solutoria - Integrazione - Fallimento del creditore cedente - Conseguenze - Art. 78 legge fall. - Disciplina - Inapplicabilità - Revoca del mandato per giusta causa - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479336-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Mandato e commissione

Con riguardo ad un mandato in "rem propriam" che integri una cessione di credito con funzione solutoria, ancorché sia seguito dal fallimento del creditore cedente, l'effetto sostanziale dell'avvenuta cessione, che fa uscire il credito dal patrimonio del fallito prima della dichiarazione di fallimento (salva l'esperibilità della revocatoria fallimentare), non solo preclude l'applicazione dell'art. 78 legge fall., ma neppure legittima gli organi della curatela alla revoca del mandato per giusta causa, ai sensi del secondo comma dell'art. 1723 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1723, Legge Falliment. art. 78, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)