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Sez. 1, Sentenza n. 2203 del 14/11/2017 Ud. (dep. 19/01/2018) Rv. 272058 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - IN GENERE | Reati - Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Attenuante della collaborazione - Elementi costitutivi - Contributo utile e reale alle indagini - Necessità.
Stato
decisa il 2017-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272058-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - IN GENERE

In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, al fine del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale della collaborazione, prevista in favore di chi si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, non è sufficiente ravvisare un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza dell'imputato, la sua confessione di responsabilità o la descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma neanche è necessario che egli fornisca da solo il contributo decisivo all'accertamento dei fatti, essendo necessario che offra una collaborazione reale e utile alle indagini per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori dei delitti, da valutare in funzione delle cognizioni che appartengono al singolo imputato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)