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Sez. 1 - , Sentenza n. 9886 del 26/01/2021 Ud. (dep. 12/03/2021) Rv. 280675 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Attenuante della collaborazione - Riferimento ai fatti per cui si procede - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280675-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, presuppone che la collaborazione abbia ad oggetto i fatti per cui si procede. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'attenuante concessa dai giudici di merito in quanto l'imputato aveva fornito un contributo per delitti diversi, pur se della stessa specie, da quelli oggetto del giudizio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)