Sez. 1, Sentenza n. 6296 del 01/12/2009 Ud. (dep. 16/02/2010) Rv. 246104 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reati - Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Attenuanti - Attenuanti della collaborazione - Elementi costitutivi.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, al fine del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale della collaborazione, prevista in favore di chi si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, non sono sufficienti un atteggiamento qualsiasi di resipiscenza dell'imputato, una sua confessione di responsabilità o la descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma neanche è richiesto che egli dia da solo il contributo decisivo all'accertamento dei fatti, essendo necessario che fattivamente contribuisca nel fornire agli inquirenti e al processo un aiuto nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori dei delitti. Ne discende che, in presenza di una effettiva volontà di collaborazione e di un comportamento in tal senso univoco, l'applicazione dell'attenuante può essere esclusa solo quando il contributo alle indagini, intervenuto in presenza di un quadro probatorio che già aveva consentito di individuare con certezza i responsabili del reato, non è risultato determinante ai fini della decisione. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha anche precisato che quando si sia proceduto separatamente a carico dei correi, la valutazione della condotta di collaborazione non può prescindere da quella del giudice del procedimento separato che abbia apprezzato il peso probatorio, decisivo o di mero contorno, fornito dal collaborante).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)