Sez. 3, Sentenza n. 6412 del 17/12/1985 (Rv. 443495 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - LOCAZIONI DISGIUNTE DI APPARTAMENTI E BOX PER AUTO UBICATI NELLO STESSO EDIFICIO, PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - VALIDITÀ.*
LOCAZIONE - IN GENERE - LOCAZIONI DISGIUNTE DI APPARTAMENTI E BOX PER AUTO UBICATI NELLO STESSO EDIFICIO, PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - VALIDITÀ.*
La norma di cui all'art. 18 della legge n. 765 del 1967 - per la quale "nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi per costruzione - la quale è ispirata alla finalità di natura pubblica di corredare gli insediamenti urbanistici di aree coperte e di spazi liberi per la sosta degli autoveicoli, riguardando le nuove costruzioni non trova applicazione per gli edifici costruiti anteriormente all'agosto 1967. Rimangono, conseguentemente, validi i contratti di locazione disgiunti di appartamenti ed autorimesse, siti in tali edifici, essendo stati stipulati nella piena esplicazione dell'autonomia negoziale, in assenza di un inderogabile collegamento fra alloggi ed autorimesse di un medesimo edificio. (V 6600/84, mass n 438145).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)